Josef K.
Riflessioni sulla inviolabilità
della libertà personale
La tutela della libertà
personale, costituisce il principio cardine dei sistemi costituzionali più
evoluti contro la barbarie degli arresti arbitrari.
Essa si pone come una
“condicio sine qua non” basica di ordine costituzionale rispetto alle
eterogenee prerogative individuali sancite e previste da varie leggi
fondamentali.
Le diverse realtà
giuridiche invero differenziano l’enunciato formale del principio consolidato,
modificandolo e reinterpretandolo molto liberamente nell’evidenza della prassi
quotidiana.
La spada di Damocle che
lambisce l’esistenza dei governati, determina un minus esistenziale, ove la
minaccia del pericolo della privazione ingiustificata della propria libertà
venisse esercitata senza la parsimonia necessaria.
Certo alle fonti di grado
costituzionale interno, si allineano in una visione ecumenica le convenzioni
internazionali onde prevenire ed evitare nefasti accadimenti nelle singole
realtà, ma molti stridenti privazioni contraddicendo disposizioni illuminate di
ordinamenti liberali e garantisti, fanno rivivere in realistici cliché il
tragico destino di Josef K., protagonista dell’onirico e paradossalmente
spettrale romanzo Il Processo del geniale Franz Kafka.
La Carta costituzionale
sabauda all’art. 26 dettava: “Niuno può essere arrestato o tradotto in giudizio
se non nei casi e nelle forme previste dalla legge”; l’uso della congiunzione
disgiuntiva “o” induceva ad interpretare la facoltà dei gendarmi di arrestare indipendentemente
dalla traduzione in giudizio.
La Costituzione Italiana
all’art.13, per converso, definendo inviolabile la libertà personale, ne
sancisce l’irrinunciabile centralità giuridica, morale e storica.
Ma la nostra Costituzione è
pur sempre figlia illegittima della Roma repubblicana, infatti intorno al 500
a.c. due istituti romani hanno regolamentato i presupposti fondanti la
privazione della libertà personale: la prima “Lex Valeria de provocatione”
imponeva l’intervento del popolo prima della esecuzione di sanzioni gravi; la
seconda “Intercessio tribunicia” facultava i tribuni della plebe di porre, con
efficacia sospensiva immediata, il veto contro provvedimenti restrittivi della
libertà personale viziati da apparente abuso.
In Inghilterra l’avanzato
sistema di tutela della libertà personale paradossalmente si fonda e si
sostanzia nella “Magna Charta Libertatum” del 1215 integrata dall’”Habeas
corpus”, in base al quale il trattenuto può chiedere dopo la carcerazione,
l’immediata traduzione davanti al suo giudice naturale onde essere edotto della
causa dell’arresto.
Negli Stati Uniti D’America
il “Bill of Rights” sancito nella Costituzione del 1789 prevede al quinto
emendamento la tutela di ogni persona contro la privazione della vita, della
libertà o dei beni al di fuori di un’apposita pronuncia giurisdizionale.
Gli odierni crimini,
soprattutto quelli internazionali, spingono l’Assemblea Generale delle Nazioni
Unite, memore del tragico fallimento della Società delle Nazioni resasi quasi
compartecipe delle sataniche efferatezze perpetrate dai nazisti, a
salvaguardare concretamente la vita, la sicurezza e la dignità delle persone,
per una garanzia di conservazione dei beni inviolabili e per un futuro impegno
di affermazione della libertà e di esaltazione delle potenzialità umane.
“Qualcuno
doveva aver calunniato Josef K, poiché senza che avesse compiuto alcunché di
male, in un grigio e triste mattino invernale, venne arrestato.” (Franz Kafka, Il
Processo, 1925)