Dallo Stato di Diritto allo Stato di Disastro (Giudiziario)
Riflessioni su alcune inutili riforme giudiziarie
Una figura introdotta
nell'ordinamento processualpenalistico
italiano per sostituire quella del giudice istruttore è stata quella del giudice per le indagini preliminari (cosiddetto
GIP), soggetto del procedimento
penale italiano che interviene nella fase delle indagini preliminari, a
garanzia della legalità delle stesse, esercitando dunque una giurisdizione di
garanzia.
In quest’epoca alessandrina,
in cui viviamo, dobbiamo ringraziare la Provvidenza non certamente il Ministero
della Giustizia!
Infatti, molti veterani e
decani del foro, avrebbero voluto tornare al vecchio, collaudato e storico
Codice Rocco pregno di garantismo inquisitorio che essere raggirati dal rito
accusatorio.
Il giudice delle indagini
preliminari, che nella formulazione preparatoria dei lavori parlamentari doveva
risolvere in melius, con una maggiore speditezza il processo penale riformato,
garantendone la possibilità di filtrare una pletora inane di giudizi e
conseguentemente precludendone la possibilità di far varcare i meandri
dibattimentali al maggior numero di processi, dopo qualche lustro operativo si
è dimostrato fallimentare.
Nelle udienze domina
incontrastato l’art.425 del codice di procedura penale, dove per non rinviare a
giudizio deve risultare evidente che il fatto non sussiste o che il reato non è
stato commesso o che non costituisce reato ecc.
Questa lapalissiana
“evidenza” ha mero valore interpretativo, perché oltre ad essere sottoposta
all’egida a volte moralmente condizionata dall’omologo giudice requirente, non
riesce quasi mai ad assurgere al livello di “insufficiente evidenza”
paragonabile al vecchio concetto di “insufficienza delle prove”.
In queste condizioni
procedimentali, i processi dopo le indagini del pubblico ministero arrivano
sovente all’udienza dibattimentale anche a distanza di un anno, con un
abbattimento poco filtrante che rasenta percentuali bulgare del 90%, cagionando
ingorghi dibattimentali dinanzi al successivo giudice giudicante.
Ma mentre l’insufficienza
di prove di ieri, conduceva all’assoluzione, la “insufficienza evidenza” di
oggi che il fatto non sussiste non proscioglie.
Ma è uno dei tanti problemi
che affliggono il pianeta marziano della giustizia.
Il dibattito è stucchevole
e torna, ciclicamente, il tema della riforma della giustizia, viziato in
partenza dal sospetto che a stimolarlo siano interessi di parte, addirittura ad
personam, più che il tentativo di rispondere al diffuso e legittimo malcontento
dei cittadini.
E si arriva alla paralisi
che mantiene in essere lo status quo insopportabile di una casta di magistrati
padroni del vapore e, di fatto, autoreferenziali ed impunibili.
Ma non è mai lecito
generalizzare in una realtà anche costituita da tanti magistrati probi ed
onesti che, nel disastro organizzativo e strutturale di un'amministrazione che
non ha più nemmeno la carta per le fotocopie, continuano con enormi sacrifici
personali a compiere manovre di bolina per raddrizzare la barca ormai prossima
all'autoaffondamento.
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